Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 marzo 1953 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale e delle Amministrazioni provinciali e comunali e degli altri Enti locali continuano ad essere regolati dalle norme in vigore. Nei singoli decreti previsti nell'art. 3 potranno prevedersi applicazioni e comandi di personale degli Enti, con prefissione degli organi cui spetta la competenza. Allo stesso modo potranno prevedersi applicazioni e comandi di personale delle Amministrazioni dello Stato.
Testo in vigore dal 31 marzo 1953 al 22 dicembre 2008
