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Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale e delle Amministrazioni provinciali e comunali e degli altri Enti locali continuano ad essere regolati dalle norme in vigore. Nei singoli decreti previsti nell'art. 3 potranno prevedersi applicazioni e comandi di personale degli Enti, con prefissione degli organi cui spetta la competenza. Allo stesso modo potranno prevedersi applicazioni e comandi di personale delle Amministrazioni dello Stato.

Testo in vigore dal 31 marzo 1953 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;150~art7 · fonte del testo