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Con le modalita' stabilite dalla presente legge, ed entro lo stesso termine di un anno, potra' essere altresi' disposto il decentramento ad organi periferici, regionali, provinciali, distrettuali o con minore circoscrizione di attribuzioni che, secondo le leggi vigenti, spettano agli organi centrali delle Amministrazioni dello Stato, conferendosi carattere definitivo a provvedimenti emessi dagli organi periferici e sostituendosi il parere e i controlli di organi locali ai pareri e ai controlli da parte di organi centrali previsti dalle leggi in vigore. Il decentramento dovra' disporsi in modo da conferire all'Amministrazione una struttura organica e da attuare al tempo stesso l'ammodernamento dei servizi e degli uffici, lo snellimento e l'acceleramento delle procedure e l'attribuzione di larghi poteri deliberativi agli organi periferici. Resta esclusa ogni possibilita' di aumento del numero complessivo dei dipendenti dell'Amministrazione. Si applica anche per l'attuazione di questo decentramento quanto e stabilito nell'art. 3.
Testo in vigore dal 31 marzo 1953 al 1 luglio 1954
