Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti: "Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilita' di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo". In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidita' del licenziamento. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:

  • a)ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ((...)) ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81)); 4
  • b)al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalita' a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;
  • c)al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;
  • d)LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:
  • a)ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
  • b)ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e gia' conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;
  • c)alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;
  • d)in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81)). Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennita' di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 giugno 2012, n. 92

4

con decorrenza dal 1 gennaio 2013

La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 12) che "Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come sostituita dal comma 11 del presente articolo, si applicano in relazione alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 13) che "La disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, si interpreta nel senso che l'indennita' ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro".

Testo vigente dal 25 giugno 2015

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Corte di cassazione

9 pronunce che riguardano l’art. 32, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 203/2026

    4 gennaio 2026
    • IMPIEGO PUBBLICO
    • ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE

    In tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di reiterazione di contratti di somministrazione di lavoro a termine in violazione dei criteri di temporaneità ed eccezionalità di cui all'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001, la nullità derivante dal disposto del comma 5-quater della medesima disposizione determina - ad integrazione della disciplina generale di cui agli artt. 30 ss. del d. lgs. n. 81 del 2015 - l'imputazione dei rapporti alla P.A. utilizzatrice e, pur essendo esclusa, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, la trasformazione a 86 <!-- pag. 87 --> tempo indeterminato, costituisce il presupposto per il risarcimento del danno c.d. eurounitario (da liquidare in via presuntiva secondo i parametri di cui all'art. 28, comma 2, del d. lgs. n. 81 del 2015 o, quando applicabile, all'art. 36, comma 5, seconda parte, del d. lgs n 165 del 2001, introdotto dall'art. 12, comma 1, del d.l. n. 131 del 2024, conv. con mod. dalla l. n. 166 del 2024), mostrandosi tale disciplina conforme allo scopo della direttiva 2008/104/CE, la quale, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia (sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C681/18), è finalizzata a far sì che gli Stati membri si adoperino affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per uno stesso lavoratore.

    Art. 32 · Art. 36 TU pubblico impiego · Art. 28 jobs act

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 27634/2025

    16 ottobre 2025
    • IMPIEGO PUBBLICO
    • ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE

    In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE nell'ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13, sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (ratione temporis vigente), per trarne una nozione di "danno comunitario" presunto, avente valenza sanzionatoria, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, mentre per il secondo agevola l'onere probatorio del danno subito.

    Art. 32 · Art. 36 TU pubblico impiego

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 27189/2025

    10 ottobre 2025
    • IMPIEGO PUBBLICO
    • IMPIEGATI DELLO STATO

    In tema di pubblico impiego privatizzato, la disciplina di cui all'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, relativa ai rapporti di lavoro dirigenziale a termine con i Ministeri e gli enti pubblici non economici nazionali, è speciale e non compatibile con quella generale sui contratti a tempo determinato e va, comunque, interpretata alla luce, da un lato, della clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CEE sul lavoro a tempo determinato (nel rispetto delle precisazioni fornite dalla CGUE sul tema della repressione degli abusi) e, dall'altro, del principio costituzionale dell'accesso all'impiego, anche temporaneo, solo a seguito di concorso pubblico; ne consegue che la facoltà di rinnovo dei contratti non può essere più esercitata, una volta superati i limiti triennali e quinquennali di durata stabiliti dalla norma, neanche attraverso l'attribuzione di un incarico diverso, se quest'ultimo afferisca comunque alla normale attività dell'ente, spettando al lavoratore, in ipotesi di illegittima reiterazione dei rapporti a termine, il risarcimento del danno c.d. eurounitario.

    Art. 32 · Art. 19 TU pubblico impiego · Art. 97 cost. · Art. 36 TU pubblico impiego

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 25339/2025

    16 settembre 2025
    • LAVORO
    • LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

    L'irregolarità della somministrazione di lavoro, prevista dall'art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003 (ratione temporis applicabile), comporta che il lavoratore illegittimamente somministrato possa agire nei confronti dell'utilizzatore per ottenere la costituzione, alle sue dipendenze, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dall'inizio della somministrazione, con conseguente obbligo dell'utilizzatore di ripristino del rapporto medesimo e di risarcimento del danno secondo i criteri della mora accipiendi, senza che possa applicarsi il sistema della forfettizzazione del danno per il periodo cd. "intermedio" di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 (ratione temporis applicabile), stante la sua natura speciale e derogatoria rispetto ai principi generali, che ne impedisce un'interpretazione analogica.

    Art. 32 · Art. 1223 c.c. · Art. 1206 c.c. · Art. 38 jobs act

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 212/2020

    Ha colpito questo articolo
    14 ottobre 2020

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi a…

    Art. 669-bis c.p.c. · Art. 669-ter c.p.c. · Art. 700 c.p.c. · Art. 6 Licenziamenti individuali

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 155/2024

    Questione inammissibile
    30 luglio 2024

    Il divieto di ripetizione sotto qualunque profilo del processo di cognizione già esaurito davanti al giudice dell’opposizione all’esecuzione, impedendo al giudice a quo di applicare le norme denunciate, determina l’irrilevanza delle questioni sollevate che attengano al processo di cognizione. (Precedente: S. 18/1978 - mass. 14416).Nella fase dell’esecuzione sono prive di rilevanza le questioni aventi a oggetto norme che attengono al giudizio di cognizione. (Precedenti S. 208/1987 - mass. 4339; S. 18/1978 - mass. 14416; O. 574/2000 - mass. 25993; O. 14/2000 - mass. 25112; O. 143/1999 - mass. 24622; O. 437/1997).(Nel caso di specie, è dichiarata manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010, e, in via subordinata, dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 nella parte in cui non contemplano la possibilità per il lavoratore precario, che non intenda accettare la riammissione in servizio all’esito dell’accertamento della nullità del termine apposto al contratto, di chiedere l’indennità sostitutiva della reintegra, atteso che la questione dell’ambito di estensione della tutela indennitaria del lavoratore a termine non rileva nel giudizio a quo, di opposizione a precetto).

    Art. 3 cost. · Art. 615 c.p.c. · Art. 618-bis c.p.c. · Art. 429 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 226/2014

    Questione infondata
    25 luglio 2014

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata con riferimento agli artt. 11 e 117 Cost. in relazione alla clausola 8.3 dell'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE - dell'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 13, della legge n. 92 del 2012, il quale limita l'ammontare del risarcimento del danno dovuto al lavoratore a seguito della illegittima apposizione del termine ad un contratto di lavoro, fissandolo nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e disponendo che esso ristora per intero il pregiudizio subìto, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo intercorrente fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. Le disposizioni censurate esulano dall'ambito di applicazione della menzionata clausola 8.3, che prevede il divieto di reformatio in peius rispetto al regime previgente, poiché non sono collegate all'attuazione dell'accordo quadro, ma mirano a scopi distinti. La finalità perseguita con l'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, infatti, come chiarito nella sentenza n. 303 del 2011 poi sostanzialmente recepita con la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 13, della legge n. 92 del 2012, non era quella di recepire ed attuare l'accordo quadro in materia di contratto a tempo determinato, bensì quella di assicurare la certezza dei rapporti giuridici, imponendo un meccanismo semplificato e di più rapida definizione di liquidazione del danno a fronte della illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro. - Sui diversi compiti spettanti al giudice comune nel valutare la compatibilità comunitaria della normativa censurata a seconda che la disposizione comunitaria sia direttamente efficace o priva di afficacia diretta, v. le sentenze nn. 75/2012, 28/2010, 227/2010 e 284/2007 nonché l'ordinanza n. 207/2013. - Sulla natura della clausola 8.3 dell'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato quale norma non direttamente produttiva di effetti nell'ordinamento interno, v. le sentenze della Corte di giustizia 24 giugno 2010, C-98/09, Sorge, punto 50 e 23 aprile 2009, C-378/07, Angelidaki ed altri, punti 209-211. - Sulla ratio dell'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, v. la sentenza n. 303/2011.

    Art. 11 cost. · Art. 117 cost. · Art. 32 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile · Art. 1 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2010-11-04;183~art32 · fonte su Normattiva