Denominazione di origine del prosciutto di San Daniele
Art. 1 — Denominazione del prodotto
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La denominazione di origine di "Prosciutto di San Daniele" ovvero "Prosciutto di San Daniele del Friuli" e' riservata esclusivamente al prosciutto munito del contrassegno atto a garantirne l'origine e l'identificazione:
- a)ottenuto dalle cosce fresche di suini nati, allevati e macellati nell'Italia continentale, e preparate secondo le prescrizioni della presente legge;
- b)stagionato nella zona tipica di produzione, geograficamente individuata negli attuali confini del comune di San Daniele del Friuli, per il periodo minimo di dieci mesi dalla salatura.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1990 al 6 marzo 1992
