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Ai sensi dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'aliquota dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta, dovuta dall'Ente nazionale per l'energia elettrica per l'esercizio 1965 e' fissata nella misura di lire 1,30 per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta. A partire dal 1966 l'Ente sara' assoggettato all'imposta ordinaria sui redditi di ricchezza mobile, all'imposta ordinaria sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale, alla imposta ordinaria camerale, nonche' alla imposta ordinaria sulle societa'.

Testo in vigore dal 7 dicembre 1964 al 21 novembre 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-12-05;1269~art1 · fonte del testo