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Ai sensi dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'aliquota dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta, dovuta dall'Ente nazionale per l'energia elettrica per l'esercizio 1965 e' fissata nella misura di lire 1,30 per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta. ((A partire dal 1 gennaio 1966, l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e' assoggettato all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta sulle societa'. A partire dalla stessa data, in sostituzione dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale, dell'imposta camerale e del contributo speciale di cura, l'Ente suddetto dovra' corrispondere, senza diritto a rivalsa, una addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica nella percentuale del 28,50 per cento per l'anno 1966 e del 13,50 per cento dal 1 gennaio 1967. Per ciascuno degli anni dal 1968 al 1971, l'Ente dovra' corrispondere a titolo di addizionale, di cui al comma precedente, una somma pari al gettito realizzato, per il medesimo titolo, nell'anno 1967)).
Testo in vigore dal 21 novembre 1967 al 22 dicembre 2008
