Il burro destinato al consumo diretto deve essere posto in vendita in imballaggi preconfezionati ovvero in involucri ermeticamente chiusi all'origine ovvero in involucri sigillati.
Testo vigente dal 3 marzo 1992
Il burro destinato al consumo diretto deve essere posto in vendita in imballaggi preconfezionati ovvero in involucri ermeticamente chiusi all'origine ovvero in involucri sigillati.
Testo vigente dal 3 marzo 1992
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 1957 al 3 marzo 1992. 122 parole tolte, 13 parole aggiunte.
Il burro destinato al consumo diretto deve essere posto in vendita tolto: o ceduto a qualsiasi titolo esclusivamente preparato in confezioni originali ed intere, di peso netto non superiore ad un chilogrammo e contenuto in involucri non manomissibili, ermeticamente chiusi o in involucri chiusi con sigilli portanti la sigla della ditta confezionatrice e congegnati in modo che, in seguito all'apertura, siano resi inservibili. Sull'involucro che racchiude il burro deve risultare, con caratteri indelebili e ben visibili ed in lingua italiana, la denominazione del prodotto, il peso netto, il cognome e nome o la ragione o denominazione sociale del confezionatore ed il luogo dello stabilimento di confezione. Nei locali destinati alla vendita al minuto per il consumo diretto non e' consentita la detenzione di burro che non sia confezionato secondo le norme del presente articolo aggiunto: in imballaggi preconfezionati ovvero in involucri ermeticamente chiusi all'origine ovvero in involucri sigillati.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-12-23;1526~art4 · fonte del testo