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Gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni. La pubblicita' e gli spot di televendita devono essere inseriti tra i programmi. Purche' ricorrano le condizioni di cui ai commi da 2 a 5, la pubblicita' e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne siano pregiudicati l'integrita' ed il valore, tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonche' della sua durata e natura, nonche' i diritti dei titolari. Nei programmi composti di parti autonome o nei programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicita' e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli. La trasmissione di opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per la televisione, fatta eccezione per le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi ed i documentari, di durata programmata superiore a quarantacinque minuti, puo' essere interrotta soltanto una volta per ogni periodo di quarantacinque minuti. E' autorizzata un'altra interruzione se la durata programmata delle predette opere supera di almeno venti minuti due o piu' periodi completi di quarantacinque minuti. (( PERIODO ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2000, N. 422)). Quando programmi diversi da quelli di cui al comma 2 sono interrotti dalla pubblicita' o da spot di televendita, in genere devono trascorrere almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione all'interno del programma. La pubblicita' e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le rubriche di attualita', i documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicita' o dalla televendita. Se la loro durata programmata e' di almeno trenta minuti, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina complessiva del sistema delle comunicazioni, le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 non si applicano alle trasmissioni delle emittenti televisive locali destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, in uno o piu' Stati membri dell'Unione europea.

Testo in vigore dal 4 febbraio 2001 al 8 settembre 2005

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urn:nir:stato:legge:1998-04-30;122~art3 · fonte su Normattiva