Art. 19 — Numero massimo di concessioni consentite per la radiodiffusione sonora e televisiva privata
Articolo abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
Abrogato dal 8 settembre 2005
Articolo abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
Abrogato dal 8 settembre 2005
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Il dubbio di incostituzionalità delle norme che qualificano come interesse legittimo (anziché come diritto soggettivo) la posizione giuridica fatta valere nel giudizio 'a quò, è certamente pregiudiziale rispetto alla pronuncia sulla giurisdizione del giudice ordinario adito; perciò, quest'ultimo è legittimato a sollevare la relativa questione di costituzionalità, pur a fronte di un orientamento giurisprudenziale - formatosi sotto la vigenza di norme anteriori e da lui non condiviso - che riconosca la giurisdizione del giudice amministrativo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto ammissibili, malgrado l'eccepito difetto di giurisdizione del giudice 'a quò, le questioni sollevate da un tribunale ordinario in ordine al regime "concessorio" delle attività di radiodiffusione televisiva privata introdotto dalla L. n. 223 del 1990). - S. n. 314/1992.
Art. 15 cost. · Art. 21 cost. · Art. 41 cost. · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1990
urn:nir:stato:legge:1990-08-06;223~art19 · fonte su Normattiva