Art. 158
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Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante puo' agire in giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere il risarcimento del danno.
Testo vigente dal 16 luglio 1941 al 22 aprile 2006 · versione 0 su Normattiva