Art. 158

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Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante puo' agire in giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere il risarcimento del danno.

Testo vigente dal 16 luglio 1941 al 22 aprile 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art158 · fonte su Normattiva