[1]Gli Enti provinciali per il turismo procedono alla classifica degli affittacamere delle rispettive Provincie, in base alle denuncie fatte dagli interessati su moduli forniti dall'Ente provinciale.
[2]La classifica ha valore ad ogni effetto fino a quando per mutate circostanze di fatto, a richiesta dell'interessato o d'ufficio, l'Ente provinciale per il turismo non ritenga di modificarla.
[3]E' in facolta' dell'Ente provinciale per il turismo procedere alla revisione della classifica, in occasione della denuncia dei prezzi di cui al successivo art. 10.
Testo vigente dal 11 agosto 1939
