[1]Gli Enti provinciali per il turismo procedono alla classifica degli affittacamere delle rispettive Provincie, in base alle denuncie fatte dagli interessati su moduli forniti dall'Ente provinciale.

[2]La classifica ha valore ad ogni effetto fino a quando per mutate circostanze di fatto, a richiesta dell'interessato o d'ufficio, l'Ente provinciale per il turismo non ritenga di modificarla.

[3]E' in facolta' dell'Ente provinciale per il turismo procedere alla revisione della classifica, in occasione della denuncia dei prezzi di cui al successivo art. 10.

Testo vigente dal 11 agosto 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1111~art7 · fonte del testo