[1]Gli Enti provinciali daranno comunicazione della classifica agli interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
[2]Contro la classificazione conseguita o il diniego di classificazione da parte degli Enti provinciali, e' ammesso ricorso al Ministro per la cultura popolare entro trenta giorni dalla data della ricevuta di cui al comma precedente.
[3]Il Ministro per la cultura popolare decide, sentito l'Ente provinciale interessato, con provvedimento definitivo.
Testo vigente dal 11 agosto 1939
