[1]Gli Enti provinciali daranno comunicazione della classifica agli interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

[2]Contro la classificazione conseguita o il diniego di classificazione da parte degli Enti provinciali, e' ammesso ricorso al Ministro per la cultura popolare entro trenta giorni dalla data della ricevuta di cui al comma precedente.

[3]Il Ministro per la cultura popolare decide, sentito l'Ente provinciale interessato, con provvedimento definitivo.

Testo vigente dal 11 agosto 1939

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1111~art8 · fonte del testo