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[1]Sono soggetti a concessione governativa tutti i servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino a itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario.

[2]Tali concessioni vengono accordate a ditte di comprovata idoneita' morale, tecnica e finanziaria che risultino associate all'organizzazione sindacale competente.

[3]I concessionari hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali su richiesta dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 14 settembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art1 · fonte del testo