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[1]((Sono soggetti a concessione tutti i servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino a itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario)).
[2]Tali concessioni vengono accordate a ditte di comprovata idoneita' morale, tecnica e finanziaria che risultino associate all'organizzazione sindacale competente.
[3]I concessionari hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali su richiesta dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.
Testo in vigore dal 14 settembre 1955 al 24 gennaio 2006
