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[1]((Sono soggetti a concessione tutti i servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino a itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario)).

[2]Tali concessioni vengono accordate a ditte di comprovata idoneita' morale, tecnica e finanziaria che risultino associate all'organizzazione sindacale competente.

[3]I concessionari hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali su richiesta dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Testo in vigore dal 14 settembre 1955 al 24 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 settembre 1955

Confronto con la versione in vigore dal 18 dicembre 1939 al 14 settembre 1955. 1 parola tolta.

Sono soggetti a concessione tolto: governativa tutti i servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino a itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art1 · fonte del testo