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[1]Nei casi in cui a norma dell'art. 2 del il decreto-legge 14 ottobre 1932-X, n. 1496, si faccia luogo alla sostituzione di una ferrovia o tramvia o di un servizio di navigazione interna con autoservizio e questo venga necessariamente a sovrapporsi ad altro autoservizio esistente sullo stesso percorso, accordato con diritto di esclusivita', e' in facolta' del Governo;

  • a)di prescrivere il divieto di servizio locale sulla nuova autolinea, per i tratti comuni, qualora, a suo giudizio esclusivo, tale divieto non ne pregiudichi la vitalita';
  • b)di procedere in caso contrario alla risoluzione della preesistente concessione automobilistica verso il corrispettivo di una giusta indennita', da far carico al concessionario della nuova autolinea.

[2]Tale indennita' e' stabilita d'accordo tra lo Stato ed il concessionario uscente o, in caso di dissenso, da tre arbitri nominati uno del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili), uno dal medesimo concessionario ed il terzo, cui spetta la presidenza del Collegio dal Presidente del Consiglio di Stato, tra i componenti di tale consesso.

[3]Gli arbitri giudicano come amichevoli compositori.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 24 gennaio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art11 · fonte del testo