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[1]Nei casi in cui a norma dell'art. 2 del il decreto-legge 14 ottobre 1932-X, n. 1496, si faccia luogo alla sostituzione di una ferrovia o tramvia o di un servizio di navigazione interna con autoservizio e questo venga necessariamente a sovrapporsi ad altro autoservizio esistente sullo stesso percorso, accordato con diritto di esclusivita', e' in facolta' del Governo;
- a)di prescrivere il divieto di servizio locale sulla nuova autolinea, per i tratti comuni, qualora, a suo giudizio esclusivo, tale divieto non ne pregiudichi la vitalita';
- b)di procedere in caso contrario alla risoluzione della preesistente concessione automobilistica verso il corrispettivo di una giusta indennita', da far carico al concessionario della nuova autolinea.
[2]Tale indennita' e' stabilita d'accordo tra lo Stato ed il concessionario uscente o, in caso di dissenso, da tre arbitri nominati uno del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili), uno dal medesimo concessionario ed il terzo, cui spetta la presidenza del Collegio dal Presidente del Consiglio di Stato, tra i componenti di tale consesso.
[3]Gli arbitri giudicano come amichevoli compositori. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285
8- Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369". - Il regolamento di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.
Testo in vigore dal 24 gennaio 2006 al 22 dicembre 2008
