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[1]Le concessioni di autoservizi pubblici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli sono provvisorie e definitive.

[2]Le concessioni provvisorie sono accordate dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) per la durata massima di un anno, salvo proroga per un altro anno e sono revocabili in ogni tempo. In casi eccezionali e per particolari motivi valutabili dal Ministero, possono tuttavia essere concesse ulteriori proroghe.

[3]Le concessioni definitive sono accordate con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, per la durata massima di nove anni, e possono essere rinnovate.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 14 settembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art2 · fonte del testo