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[1]Le concessioni di autoservizi pubblici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli sono provvisorie e definitive.

[2]((Le concessioni di autoservizi per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli sono accordate:

  • a)dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, qualora, la linea si svolga integralmente nell'ambito del territorio di un Comune;
  • b)dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporto in concessione, quando trattisi di autolinee che colleghino Comuni di una stessa Provincia, o che colleghino un Comune con il proprio scalo ferroviario e con un aeroporto vicino, anche se situati in Province diverse, o quando trattisi di autolinee stagionali di durata non superiore a tre mesi e con itinerario diverso da quelli contemplati alla lettera a);
  • c)dal Ministero dei trasporti negli altri casi.

[3]Alla concessione degli autoservizi di gran turismo e di quelli d'interesse internazionale provvede in ogni caso il Ministero dei trasporti.

[4]Le concessioni provvisorie hanno la durata massima di un anno, salvo proroga di un altro anno e sono revocabili in ogni tempo. In casi eccezionali e per particolari motivi valutati dall'autorita' concedente, possono essere tuttavia concesse ulteriori proroghe.

[5]Le concessioni definitive hanno la durata massima di nove anni e possono essere rinnovate.

[6]Quando il percorso di una linea da concedersi dall'Ispettorato compartimentali o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o dal sindaco del Comune interferisca comunque con servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi gestiti o concessi dallo Stato, l'istituzione deve ottenere il preventivo assenso del Ministero dei trasporti)).

Testo in vigore dal 14 settembre 1955 al 24 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 settembre 1955

Confronto con la versione in vigore dal 18 dicembre 1939 al 14 settembre 1955. 42 parole tolte, 194 parole aggiunte in 8 capoversi.

Le concessioni tolto: provvisorie sono accordate dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) per aggiunto: di autoservizi per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli sono accordate:

aggiunto: a) dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, qualora, la linea si svolga integralmente nell'ambito del territorio di un Comune;

aggiunto: b) dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporto in concessione, quando trattisi di autolinee che colleghino Comuni di una stessa Provincia, o che colleghino un Comune con il proprio scalo ferroviario e con un aeroporto vicino, anche se situati in Province diverse, o quando trattisi di autolinee stagionali di durata non superiore a tre mesi e con itinerario diverso da quelli contemplati alla lettera a);

aggiunto: c) dal Ministero dei trasporti negli altri casi.

aggiunto: Alla concessione degli autoservizi di gran turismo e di quelli d'interesse internazionale provvede in ogni caso il Ministero dei trasporti.

aggiunto: Le concessioni provvisorie hanno la durata massima di un anno, salvo proroga tolto: per aggiunto: di un altro anno e sono revocabili in ogni tempo. In casi eccezionali e per particolari motivi tolto: valutabili dal Ministero, possono tuttavia essere aggiunto: valutati dall'autorita' concedente, possono essere tuttavia concesse ulteriori proroghe.

Le concessioni definitive tolto: sono accordate con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, per aggiunto: hanno la durata massima di nove annitolto: , e possono essere rinnovateaggiunto: .

aggiunto: Quando il percorso di una linea da concedersi dall'Ispettorato compartimentali o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o dal sindaco del Comune interferisca comunque con servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi gestiti o concessi dallo Stato, l'istituzione deve ottenere il preventivo assenso del Ministero dei trasporti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art2 · fonte del testo