Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 dicembre 1939 al 14 settembre 1955. Leggi il testo vigente →
[1]E' in facolta' del Ministro per le comunicazioni, qualora a suo esclusivo giudizio ricorrano preminenti ragioni di pubblico interesse, di ordinare ai concessionari di autolinee variazioni di percorso a scopo di coordinamento con altri servizi ovvero per allacciare centri abitati situati in prossimita' del percorso stesso.
[2]In tali casi il Ministero delle comunicazioni, ove si tratti di autoservizi sussidiati, in attesa che sia determinata, nelle forme consuete, la misura del sussidio da corrispondere definitivamente per tutta la linea, puo', in via provvisoria e salvo conguaglio, assegnare per i nuovi tratti il sussidio chilometrico della linea principale.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 14 settembre 1955
