Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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4 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 2006 al 22 dicembre 2008. 89 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: In caso di pubbliche calamita' o di interruzione di servizi pubblici di trasporto per cause di forza maggiore, il Ministero dei trasporti o l'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti i concessione o il sindaco del Comune, per quanto di rispettiva competenza, prescindendo da ogni formalita' procedurale, puo' imporre agli esercenti di servizi pubblici automobilistici l'obbligo di assicurare le necessarie comunicazioni alle condizioni che riterra' piu' opportune, stabilendo, ove occorra, la misura del corrispettivo da far carico agli enti interessati, sentita, ove occorra, l'autorita' competente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art23 · fonte del testo