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[1]E' in facolta' ((del Ministero per i trasporti o dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o del sindaco del Comune, per quanto di rispettiva competenza)), qualora a suo esclusivo giudizio ricorrano preminenti ragioni di pubblico interesse, di ordinare ai concessionari di autolinee variazioni di percorso a scopo di coordinamento con altri servizi ovvero per allacciare centri abitati situati in prossimita' del percorso stesso.

[2]In tali casi il Ministero delle comunicazioni, ove si tratti di autoservizi sussidiati, in attesa che sia determinata, nelle forme consuete, la misura del sussidio da corrispondere definitivamente per tutta la linea, puo', in via provvisoria e salvo conguaglio, assegnare per i nuovi tratti il sussidio chilometrico della linea principale.

Testo in vigore dal 14 settembre 1955 al 24 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 settembre 1955

Confronto con la versione in vigore dal 18 dicembre 1939 al 14 settembre 1955. 4 parole tolte, 28 parole aggiunte.

E' in facolta' del tolto: Ministro per le comunicazioni aggiunto: Ministero per i trasporti o dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o del sindaco del Comune, per quanto di rispettiva competenza, qualora a suo esclusivo giudizio ricorrano preminenti ragioni di pubblico interesse, di ordinare …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art22 · fonte del testo