Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 gennaio 2006 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]E' in facolta' del Ministero per i trasporti o dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o del sindaco del Comune, per quanto di rispettiva competenza, qualora a suo esclusivo giudizio ricorrano preminenti ragioni di pubblico interesse, di ordinare ai concessionari di autolinee variazioni di percorso a scopo di coordinamento con altri servizi ovvero per allacciare centri abitati situati in prossimita' del percorso stesso.

[2]In tali casi il Ministero delle comunicazioni, ove si tratti di autoservizi sussidiati, in attesa che sia determinata, nelle forme consuete, la misura del sussidio da corrispondere definitivamente per tutta la linea, puo', in via provvisoria e salvo conguaglio, assegnare per i nuovi tratti il sussidio chilometrico della linea principale. 8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285

8

- Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369". - Il regolamento di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.

Testo in vigore dal 24 gennaio 2006 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 14 settembre 1955 al 24 gennaio 2006.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285

    - Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369". - Il regolamento di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art22 · fonte del testo