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[1]Ove sia riconosciuto opportuno l'impianto di una stazione ad uso di una o piu' linee automobilistiche, il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) puo' accordare la concessione, e l'approvazione da parte sua del relativo progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita'.

[2]I concessionari delle autolinee facenti capo ad una stazione comune concorreranno alle relative spese di esercizio ed ammortamento nella misura e con le modalita' che saranno stabilite caso per caso dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) tenuto conto delle possibilita' di ciascuna azienda e delle condizioni dei servizi da essa esercitati.

[3]Il Ministero anzidetto puo' sempre rendere obbligatorio l'impianto e l'uso di una stazione comune nei casi di piu' autolinee facenti scalo in punti diversi di uno stesso centro abitato e regolare il carico delle relative spese fra i vari interessati, avendo riguardo, per i concessionari di autolinee, a quanto e' stabilito nel precedente comma.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 24 gennaio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art24 · fonte del testo