Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 2006 al 22 dicembre 2008. 155 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Ove sia riconosciuto opportuno l'impianto di una stazione ad uso di una o piu' linee automobilistiche, il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) puo' accordare la concessione, e l'approvazione da parte sua del relativo progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita'.
tolto: I concessionari delle autolinee facenti capo ad una stazione comune concorreranno alle relative spese di esercizio ed ammortamento nella misura e con le modalita' che saranno stabilite caso per caso dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) tenuto conto delle possibilita' di ciascuna azienda e delle condizioni dei servizi da essa esercitati.
tolto: Il Ministero anzidetto puo' sempre rendere obbligatorio l'impianto e l'uso di una stazione comune nei casi di piu' autolinee facenti scalo in punti diversi di uno stesso centro abitato e regolare il carico delle relative spese fra i vari interessati, avendo riguardo, per i concessionari di autolinee, a quanto e' stabilito nel precedente comma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art24 · fonte del testo