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[1]Durante la concessione non possono essere sequestrati da parte di terzi ne' ceduti dal concessionario, senza il preventivo consenso del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automibili) i sussidi accordati per l'autoservizio.

[2]Inoltre, senza il predetto consenso, da chiedersi sempre in via preventiva, non puo' comunque essere impedito al concessionario l'uso degl'impianti e delle vetture adibite all'autoservizio, ne' puo' il concessionario effettuarne l'alienazione.

[3]Il divieto d'alienazione, per quanto riguarda le vetture, non e' opponibile ai terzi, nei rapporti privati fra loro e fra essi ed il concessionario, ove non ne sia stata fatta speciale menzione sul pubblico registro automobilistico e sul libretto di circolazione.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 24 gennaio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art25 · fonte del testo