Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 gennaio 2006 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Durante la concessione non possono essere sequestrati da parte di terzi ne' ceduti dal concessionario, senza il preventivo consenso del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automibili) i sussidi accordati per l'autoservizio.
[2]Inoltre, senza il predetto consenso, da chiedersi sempre in via preventiva, non puo' comunque essere impedito al concessionario l'uso degl'impianti e delle vetture adibite all'autoservizio, ne' puo' il concessionario effettuarne l'alienazione.
[3]Il divieto d'alienazione, per quanto riguarda le vetture, non e' opponibile ai terzi, nei rapporti privati fra loro e fra essi ed il concessionario, ove non ne sia stata fatta speciale menzione sul pubblico registro automobilistico e sul libretto di circolazione. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285
8- Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369". - Il regolamento di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.
Testo in vigore dal 24 gennaio 2006 al 22 dicembre 2008
