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[1]Salva sempre la facolta' di revoca da parte del Governo nei casi in cui vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinarono la concessione, qualora d'intesa col concessionario sia riconosciuta l'opportunita' della soppressione dell'autolinea, ovvero ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo entro un congruo termine, con sicurezza di continuita', si puo' far luogo alla risoluzione della concessione con restituzione della relativa cauzione.

[2]Ove per i motivi indicati nel precedente comma il servizio venga sospeso soltanto parzialmente, il Ministero delle comunicazioni stabilisce, a suo esclusivo giudizio, se ed a quali condizioni la concessione possa continuare ad aver corso.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 14 settembre 1955

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urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art33 · fonte del testo