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[1]Salva sempre la facolta' di revoca da parte del Governo nei casi in cui vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinarono la concessione, qualora d'intesa col concessionario sia riconosciuta l'opportunita' della soppressione dell'autolinea, ovvero ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo entro un congruo termine, con sicurezza di continuita', si puo' far luogo alla risoluzione della concessione con restituzione della relativa cauzione.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771
6Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771 ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che nel presente articolo le competenze indicate come di pertinenza del "Governo" e del "Ministro per le comunicazioni", si intendono attribuite alla "autorita' concedente".
D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285
8- Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369". - Il regolamento di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.
Testo in vigore dal 24 gennaio 2006 al 22 dicembre 2008
