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[1]Salva sempre la facolta' di revoca da parte del Governo nei casi in cui vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinarono la concessione, qualora d'intesa col concessionario sia riconosciuta l'opportunita' della soppressione dell'autolinea, ovvero ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo entro un congruo termine, con sicurezza di continuita', si puo' far luogo alla risoluzione della concessione con restituzione della relativa cauzione.
[2]Ove per i motivi indicati nel precedente comma il servizio venga sospeso soltanto parzialmente, il Ministero delle comunicazioni stabilisce, a suo esclusivo giudizio, se ed a quali condizioni la concessione possa continuare ad aver corso. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771
6Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771 ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che nel presente articolo le competenze indicate come di pertinenza del "Governo" e del "Ministro per le comunicazioni", si intendono attribuite alla "autorita' concedente".
Testo in vigore dal 14 settembre 1955 al 24 gennaio 2006
