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Nel caso di rinunzia, da parte del richiedente, alla domanda di concessione di autoservizi ed in quelli di revoca, risoluzione o decadenza della concessione, il Governo puo' accordare la concessione medesima, senza nuova istruttoria, alle condizioni gia' ammesse ed approvate, ad altra ditta che, a suo esclusivo giudizio, presenti i necessari requisiti di idoneita' morale, tecnica e finanziaria, salvi gli eventuali diritti di preferenza a norma di legge.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 14 settembre 1955
