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Nel caso di rinunzia, da parte del richiedente, alla domanda di concessione di autoservizi ed in quelli di revoca, risoluzione o decadenza della concessione, il Governo puo' accordare la concessione medesima, senza nuova istruttoria, alle condizioni gia' ammesse ed approvate, ad altra ditta che, a suo esclusivo giudizio, presenti i necessari requisiti di idoneita' morale, tecnica e finanziaria, salvi gli eventuali diritti di preferenza a norma di legge. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771
6Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771 ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che nel presente articolo le competenze indicate come di pertinenza del "Governo" e del "Ministro per le comunicazioni", si intendono attribuite alla "autorita' concedente".
Testo in vigore dal 14 settembre 1955 al 24 gennaio 2006
