Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 settembre 1955 al 24 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →

Nel caso di rinunzia, da parte del richiedente, alla domanda di concessione di autoservizi ed in quelli di revoca, risoluzione o decadenza della concessione, il Governo puo' accordare la concessione medesima, senza nuova istruttoria, alle condizioni gia' ammesse ed approvate, ad altra ditta che, a suo esclusivo giudizio, presenti i necessari requisiti di idoneita' morale, tecnica e finanziaria, salvi gli eventuali diritti di preferenza a norma di legge. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771

6

Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771 ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che nel presente articolo le competenze indicate come di pertinenza del "Governo" e del "Ministro per le comunicazioni", si intendono attribuite alla "autorita' concedente".

Testo in vigore dal 14 settembre 1955 al 24 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 settembre 1955

Confronto con la versione in vigore dal 18 dicembre 1939 al 14 settembre 1955.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771

    Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771 ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che nel presente articolo le competenze indicate come di pertinenza del "Governo" e del "Ministro per le comunicazioni", si intendono attribuite alla "autorita' concedente".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art35 · fonte del testo