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[1]Nei casi in cui non ricorrano le condizioni di preferenza di cui agli articoli 5 e 6, il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) puo' disporre che la concessione abbia luogo mediante licitazione privata col sistema della offerta segreta, fra le ditte che esso, a suo giudizio esclusivo, ritenga di invitare.

[2]La licitazione e' indetta in base al disciplinare che regola la concessione della linea e viene aperta sul ribasso percentuale del sussidio governativo o sul ribasso delle tariffe in caso di concessione senza sussidio.

[3]In entrambi i casi la gara puo' essere basata anche sul miglioramento di altre condizioni della concessione.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 14 settembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art8 · fonte del testo