Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 2006 al 22 dicembre 2008. 335 parole tolte, 20 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Per le concessioni definitive di autolinee accordate in via provvisoria, prima o dopo l'emanazione delle presenti disposizioni, hanno diritto di preferenza nell'ordine seguente, a parita' di condizioni ritenute ammissibili dal Ministero dei trasporti o dall'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o dal sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza:
tolto: a) i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi di trasporto ad impianti fissi, quando si tratti di autolinee concorrenti o che costituiscano un'importante e diretta integrazione di detti servizi;
tolto: b) i precedenti concessionari degli stessi autoservizi, sempreche li abbiano esercitati regolarmente;
tolto: c) i concessionari di autoservizi finitimi.
tolto: Per il rinnovo delle concessioni definitive, che scadono dopo l'emanazione delle presenti disposizioni, hanno diritto di preferenza nell'ordine seguente, a parita' di condizioni ritenute ammissibili dal Ministero dei trasporti o dall'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o dal sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza:
tolto: a) i precedenti concessionari degli stessi autoservizi, sempreche' li abbiano esercitati regolarmente;
tolto: b) i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi, quando si tratti di autolinee concorrenti o che costituiscano una importante e diretta integrazione di detti servizi; anche se in precedenza essi abbiano rifiutato di assumere in via provvisoria o definitiva gli autoservizi da concedersi;
tolto: c) i concessionari di autoservizi finitimi.
tolto: Esistendo piu' richiedenti della medesima categoria, la precedenza sara' stabilita dal Ministero dei trasporti o dall'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o dal sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza avendo particolare riguardo nella scelta a quelle ditte che:
tolto: 1° esercitino gia' regolarmente altri pubblici servizi di trasporto nella stessa zona;
tolto: 2° siano meglio organizzate cosi' nei riguardi del personale, come sotto l'aspetto tecnico e finanziario;
tolto: 3° dimostrino di assumere altri oneri per opere o servizi di interesse locale in connessione con quelli dei trasporti e siano in grado di soddisfarli.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art6 · fonte del testo