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[1]Nei casi in cui non ricorrano le condizioni di preferenza di cui agli articoli 5 e 6, il ((Ministero dei trasporti o dall'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o dal sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza)) puo' disporre che la concessione abbia luogo mediante licitazione privata col sistema della offerta segreta, fra le ditte che esso, a suo giudizio esclusivo, ritenga di invitare.
[2]La licitazione e' indetta in base al disciplinare che regola la concessione della linea e viene aperta sul ribasso percentuale del sussidio governativo o sul ribasso delle tariffe in caso di concessione senza sussidio.
[3]In entrambi i casi la gara puo' essere basata anche sul miglioramento di altre condizioni della concessione.
Testo in vigore dal 14 settembre 1955 al 24 gennaio 2006
