Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno

Art. 16 — Riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle Amministrazioni pubbliche

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 settembre 1967 al 27 aprile 1968. Leggi il testo vigente →

Ferme restando le disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, e fatte salve le disposizioni piu' favorevoli contenute nelle leggi vigenti, la percentuale di forniture e lavorazioni stabilite dalla citata legge n. 835, viene elevata al 30 per cento a favore delle imprese industriali ed artigiane ubicate nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni. La medesima percentuale si applica, altresi', a tutti i territori indicati nell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 835 e successive modifiche ed aggiunte. Alla osservanza, di tale percentuale sono tenute le Amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, nonche' gli enti pubblici indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio. Le amministrazioni e gli enti indicati presentano annualmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro per l'industria e commercio una relazione contenente i dati relativi alle forniture e lavorazioni complessivamente assegnate, specificando la quota riservata alle imprese industriali e artigiane ubicate nei territori di cui al primo comma. Le modalita' per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono fissate con il regolamento di esecuzione, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 2a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 agosto 1967, n. 688

2a

La L. 6 agosto 1967, n. 688 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "A modifica di quanto disposto dall'articolo 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717, una quota delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per le costruzioni e le opere di cui all'articolo 1, per un importo di almeno 60 miliardi, e' riservata, sulla base dei prezzi risultanti dalle gare e trattative a carattere nazionale, agli stabilimenti industriali dell'Italia meridionale e insulare che sono obbligati ad acquistare dalle industrie delle stesse regioni i macchinari, gli accessori, i semilavorati ed i finimenti loro occorrenti per l'espletamento delle commesse acquisite.".

Testo in vigore dal 1 settembre 1967 al 27 aprile 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-06-26;717~art16 · fonte su Normattiva