Art. 1-quater — Composizione del Servizio centrale per le dipedenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope
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1 Al servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope e' proposto un dirigente generale del Ministero della sanita'. Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale articolandolo in almeno quattro settori afferenti alla dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope, alla prevenzione delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti e altre patologie correlate, all'alcoolismo e al tabagismo prepondendovi i dirigenti di cui al comma 3. Nella tabella XIX, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 sono apportate le seguenti modifiche:
- a)il quadro A, livello di funzione C, e' incrementato di una unita';
- b)il quadro C, livello di funzione D, e' incrementato di due unita';
- c)il quadro C, livello di funzione E, e' incrementato di quattro unita'. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 30 giugno 1993 n. 266
7con decorrenza dal 1 gennaio 1994
Il D.Lgs. 30 giugno 1993 n. 266 ha disposto (con l'art. 10 comma 1) l'abrogazione degli articoli 1-ter e 1-quater della legge 26 giugno 1990, n. 162 (recante "Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"); ha inoltre disposto (l'art. 10 comma 2) che "L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994".
Testo in vigore dal 18 agosto 1993 al 24 dicembre 1996
