Art. 1-quater — Composizione del Servizio centrale per le dipedenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope
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1 Al servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope e' proposto un dirigente generale del Ministero della sanita'. Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale articolandolo in almeno quattro settori afferenti alla dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope, alla prevenzione delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti e altre patologie correlate, all'alcoolismo e al tabagismo prepondendovi i dirigenti di cui al comma 3. 3. Nella tabella XIX, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 sono apportate le seguenti modifiche:
- c)il quadro C, livello di funzione E, e' incrementato di quattro unita'
Testo in vigore dal 11 luglio 1990 al 18 agosto 1993
