Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

Art. 1-quater — Composizione del Servizio centrale per le dipedenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1990 al 18 agosto 1993. Leggi il testo vigente →

1 Al servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope e' proposto un dirigente generale del Ministero della sanita'. Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale articolandolo in almeno quattro settori afferenti alla dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope, alla prevenzione delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti e altre patologie correlate, all'alcoolismo e al tabagismo prepondendovi i dirigenti di cui al comma 3. 3. Nella tabella XIX, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 sono apportate le seguenti modifiche:

  • c)il quadro C, livello di funzione E, e' incrementato di quattro unita'

Testo in vigore dal 11 luglio 1990 al 18 agosto 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art1quater · fonte su Normattiva