Art. 1-ter — Istituzione del Servizio centrale e per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1993 al 24 dicembre 1996. Leggi il testo vigente →
E' istituito presso il Ministero della sanita' il Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope. Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento per le politiche e i programmi inerenti il trattamento delle dipendenze indicate nel comma 1 su tutto il territorio nazionale, con parere obbligatorio del Consiglio sanitario nazionale. Inoltre provvede a:
- a)raccogliere i dati epidemiologici e le statistiche circa l'andamento dei consumi, delle violazioni delle norme sulla circolazione stradale e degli infortuni in stato di intossicazione da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope;
- b)raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle Regioni relativi all'andamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, nonche' agli interventi di prevenzione, di cura e di recupero sociale e presentare annualmente un rapporto sulla materia al Ministro della sanita';
- c)raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi pubblici e privati attivi nel settore delle droghe e dell'alcool, ai contributi ad essi singolarmente erogati, nonche' al numero degli utenti assistiti ed ai risultati conseguiti nelle attivita' di recupero e prevenzione messe in atto;
- d)esprimere il parere motivato sulle autorizzazioni in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope per le quali e' competente il Ministro della sanita';
- e)esprimere, sentito l'Istituto superiore di sanita', il parere motivato in ordine alla concessione di licenza di importazione di materie prime per la produzione e l'impiego delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
- f)procedere all'accertamento qualitativo e quantitativo delle sostanze stupefacenti o psicotrope messe a diposizione del Ministro della sanita' ai sensi dell'articolo 80-quarter;
- g)elencare gli additivi aversivi non tossici da immettere nelle confezioni commerciali di solventi inalabili.
- h)individuare sostanze da taglio contenute nelle sostanze stupefacenti o psicotrope. Il Servizio centrale, per gli eventuali controlli analitici, si avvale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanita' o di istituti universitari. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 30 giugno 1993 n. 266
7con decorrenza dal 1 gennaio 1994
Il D.Lgs. 30 giugno 1993 n. 266 ha disposto (con l'art. 10 comma 1) l'abrogazione degli articoli 1-ter e 1-quater della legge 26 giugno 1990, n. 162 (recante "Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"); ha inoltre disposto (l'art. 10 comma 2) che "L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994".
Testo in vigore dal 18 agosto 1993 al 24 dicembre 1996
