Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

Art. 1-ter — Istituzione del Servizio centrale e per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope

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E' istituito presso il Ministero della sanita' il Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope. Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento per le politiche e i programmi inerenti il trattamento delle dipendenze indicate nel comma 1 su tutto il territorio nazionale, con parere obbligatorio del Consiglio sanitario nazionale. Inoltre provvede a:

  • a)raccogliere i dati epidemiologici e le statistiche circa l'andamento dei consumi, delle violazioni delle norme sulla circolazione stradale e degli infortuni in stato di intossicazione da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • b)raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle Regioni relativi all'andamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, nonche' agli interventi di prevenzione, di cura e di recupero sociale e presentare annualmente un rapporto sulla materia al Ministro della sanita';
  • c)raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi pubblici e privati attivi nel settore delle droghe e dell'alcool, ai contributi ad essi singolarmente erogati, nonche' al numero degli utenti assistiti ed ai risultati conseguiti nelle attivita' di recupero e prevenzione messe in atto;
  • d)esprimere il parere motivato sulle autorizzazioni in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope per le quali e' competente il Ministro della sanita';
  • e)esprimere, sentito l'Istituto superiore di sanita', il parere motivato in ordine alla concessione di licenza di importazione di materie prime per la produzione e l'impiego delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • f)procedere all'accertamento qualitativo e quantitativo delle sostanze stupefacenti o psicotrope messe a diposizione del Ministro della sanita' ai sensi dell'articolo 80-quarter;
  • g)elencare gli additivi aversivi non tossici da immettere nelle confezioni commerciali di solventi inalabili.
  • h)individuare sostanze da taglio contenute nelle sostanze stupefacenti o psicotrope. Il Servizio centrale, per gli eventuali controlli analitici, si avvale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanita' o di istituti universitari.

Testo in vigore dal 11 luglio 1990 al 18 agosto 1993

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