Art. 20 — Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate
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Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il Ministro per la sanita', salvo quanto previsto dal successivo articolo, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dalla presente legge, nonche' al ritiro del decreto di autorizzazione.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983
