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Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo Stato ai sensi del precedente articolo sono poste a disposizione del Ministero della sanita' che, effettuatane, se necessario, l'analisi e sentito per i casi di particolare importanza il comitato tecnico interministeriale di cui all'articolo 8 della presente legge, provvede alla loro utilizzazione o distruzione. Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato, dedotte le spese sostenute dallo Stato, e' versato al proprietario. Le somme relative ai recuperi delle spese sostenute dallo Stato sono versate con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983

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