Art. 36 — Autorizzazione all'impiego
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Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12, purche' regolarmente autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della sanita', secondo le modalita' previste dal penultimo comma dell'articolo 32, in quanto applicabili. Il Ministero della sanita' accerta se i locali siano idonei alla preparazione, all'impiego ed alla custodia delle materie prime e dei prodotti. Il decreto di autorizzazione e' valido per l'acquisto e per l'impiego delle sostanze sottoposte a controllo, nonche' per la vendita delle preparazioni ottenute. Le spese relative agli accertamenti di cui al secondo comma del presente articolo sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983
