Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
Art. 44 — Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente
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E' fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall'articolo 12 a persona minore o manifestamente inferma di mente. Il contravventore alla disposizione del comma precedente e' punito con l'ammenda fino a un milione, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983
