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E' fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall'articolo 12 a persona minore o manifestamente inferma di mente. Il contravventore alla disposizione del comma precedente e' punito con l'ammenda fino a un milione, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983

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