Art. 65 — Obbligo di trasmissione di dati
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Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12, devono trasmettere al Ministero della sanita', all'ufficio di cui all'articolo 7 e al medico provinciale annualmente, non oltre il 15 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:
- a)i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
- b)la quantita' e qualita' delle materie utilizzate per la produzione di specialita' medicinali e prodotti galenici preparati nel corso dell'anno;
- c)la quantita' e qualita' dei prodotti e specialita' medicinali venduti nel corso dell'anno;
- d)la quantita' e qualita' delle giacenze esistenti al 31 dicembre.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983
