Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12, devono trasmettere al Ministero della sanita', all'ufficio di cui all'articolo 7 e al medico provinciale annualmente, non oltre il 15 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:

  • a)i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
  • b)la quantita' e qualita' delle materie utilizzate per la produzione di specialita' medicinali e prodotti galenici preparati nel corso dell'anno;
  • c)la quantita' e qualita' dei prodotti e specialita' medicinali venduti nel corso dell'anno;
  • d)la quantita' e qualita' delle giacenze esistenti al 31 dicembre. 2a
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2a

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.

Testo vigente dal 3 marzo 1983

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Richiamate nel testo

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