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Gli enti e le imprese autorizzati a fabbricare sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 devono trasmettere al Ministero della sanita', entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, un rapporto sulla natura e quantita' delle materie prime ricevute, di quelle utilizzate per la lavorazione, degli stupefacenti o sostanze psicotrope ricavati e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, per le foglie e pasta di coca, deve essere indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente. Il Ministero della sanita' puo', in qualsiasi momento, richiedere agli enti o alle imprese autorizzati alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito. Chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni previste dal presente articolo e dal precedente articolo ovvero fornisca dati inesatti o incompleti, e' punito con l'ammenda da lire centomila ad un milione, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983

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