Art. 70 — Attività illecite
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Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 12 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale. Le sostanze incluse nella tabella VI dell'articolo 12 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica. Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi precedenti e' punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila. I prontuari farmaceutici degli enti mutualistici e previdenziali debbono presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialita' e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei tabelle dell'articolo 12. 2a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2aLa Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Testo in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990
