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Chiunque induce una persona all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, classificate nelle tabelle I e III di cui all'articolo 12, o svolge attivita' di proselitismo, sia pubblicamente che in privato, per l'uso illecito di dette sostanze, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso in danno di persona di eta' minore. La pena e' raddoppiata:

  • 1)se il fatto e' commesso in danno di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
  • 2)se al colpevole la persona e' stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia. Le stesse pene si applicano a chiunque, fuori delle ipotesi di cui al precedente articolo 73, favorisce l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nella prima parte del presente articolo ovvero se dall'uso trae comunque profitto. Se il fatto riguarda le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV dell'articolo 12, si applicano le pene previste dai precedenti commi, diminuite da un terzo alla meta'.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983

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