Art. 8 — Comitato tecnico interministeriale - Attribuzioni
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Presso il Ministero della sanita' e' istituito un comitato tecnico interministeriale per assicurare attraverso pareri periodici il costante aggiornamento e perfezionamento nelle materie previste dalla presente legge. In particolare il comitato deve:
- 1)esaminare le statistiche provinciali e regionali, con facolta' di richiedere supplementi di informazioni, allo scopo di redigere le statistiche nazionali;
- 2)esprimere il parere motivato in ordine alle autorizzazioni previste dalla presente legge per la produzione, l'impiego e il commercio all'ingrosso delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
- 3)esprimere ogni anno il parere motivato in ordine alla concessione di licenze di importazione e di esportazione di materie prime per la produzione e l'impiego degli stupefacenti e sostanze psicotrope;
- 4)esaminare le statistiche annuali sia nazionali che regionali e, previo accertamento del grado di diffusione della tossicodipendenza e di ogni altro aspetto del fenomeno, comunicare, entro il primo quadrimestre di ogni anno, al Ministro per la sanita', un rapporto sull'andamento del fenomeno stesso, sui sistemi di prevenzione, cura e riabilitazione in atto nelle regioni, sulle carenze riscontrate e su ogni opportuno intervento conseguente;
- 5)proporre l'adozione di ogni opportuna misura di intervento preventivo, curativo e riabilitativo, indicandone il carattere di eventuale urgenza;
- 6)proporre programmi e mezzi per gli studi e le ricerche, previsti dal n. 6) del quarto comma dell'articolo 1;
- 7)esprimere il parere motivato sulle materie previste dai numeri 2) e 3) del quarto comma dell'articolo 1, sentito l'Istituto superiore di sanita';
- 8)proporre, sentito l'Istituto superiore di sanita', l'adozione di ogni modifica e aggiunta negli elenchi dei farmaci dalla legge sottoposti al controllo;
- 9)proporre con l'ausilio dell'Istituto superiore di sanita' e delle altre amministrazioni interessate l'organizzazione di corsi di studio per la formazione del personale specializzato necessario per le attivita' di prevenzione delle tossicodipendenze e della cura e recupero sociale delle persone dedite all'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope e per le indagini e la repressione dei fatti illeciti previsti dalla presente legge;
- 10)proporre i provvedimenti utili per assicurare la migliore applicazione della presente legge anche ai fini della vigilanza di cui all'articolo 4 e dare il parere motivato su tutte le questioni che siano sottoposte al suo esame.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983
