Ragionevolmente il legislatore ha inteso punire, senza distinguere tra importazione di modiche e di non modiche quantita`, comportamenti idonei ad accrescere il quantitativo di sostanze stupefacenti presenti nel territorio nazionale e quindi di ancor maggiore pericolosita` che non quelli attinenti alla mera circolazione del quantitativo preesistente. Cosi` operando inoltre si e` adempiuto a precisi obblighi internazionali, secondo cui lo Stato era ed e` impegnato a punire qualsiasi forma di importazione di sostanze stupefacenti. Ne` e` censurabile, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, salvo il caso di palese irrazionalita`, la misura della pena comminata dalle norme denunziate, prevista peraltro con un'ampia possibilita` di variazione tra il minimo e il massimo, di modo che se ne possa adeguare l'entita` al caso concreto. Pertanto non e` fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale, degli artt. 71, 72 e 83 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 72 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 80 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza